Chi può eseguire i prelievi di campioni di calcestruzzo, acciao e muratura dalle strutture esistenti?
Normativa chiara ed inequivocabile quella che sancisce che i prelievi dei campioni per le prove distruttive (estrazione di carote di calcestruzzo, muratura, barre d’armatura, profilati, etc.) sono validi solo se eseguiti da laboratori autorizzati ai sensi della Legge 1086/71 e quindi della Circolare 7617/STC. E’ pacifico, ovviamente, che discorso analogo valga poi per l’esecuzione delle prove di laboratorio sui campioni prelevati.
Concetto già espressamente indicato nelle Norme Tecniche delle Costruzioni (N.T.C.) del 2018 e nella relativa Circolare attuativa con riferimento ai laboratori di cui all’art. 59 del D.P.R. 380/01, viene comunque lapidariamente definito nella nota del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 3187 del 21/03/2020, come riportato di seguito.
Estratto nota n. 3187 del 21/03/2020 del S.T.C., pag. 3:
“[…] A riguardo si evidenzia come la norma stabilisca che il prelievo dei campioni per le prove distruttive di cui alla Circ. 7617/STC, possa essere effettuato soltanto da un laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR 380/01. In merito ai laboratori autorizzati, di cui al comma 2 del suddetto articolo 59 del DPR 380/01, questo Servizio, nelle more della revisione della Circolare sopracitata e dell’eventuale istituzione di uno specifico regime autorizzativo per il prelievo dei campioni sulle strutture, ritiene che la suddetta attività di prelievo possa, in questa fase di prima applicazione, essere effettuata dai Laboratori prove materiali autorizzati sulla base della Circolare 7617/STC, esplicitamente citata al §8.4.2 delle NTC18, senza necessità di ulteriori istanze da parte del Laboratorio e/o specifiche autorizzazioni dal parte del STC […]”
Per facilità di lettura si specifica che la citata autorizzazione di cui alla Circolare 7617/STC è quella relativa alla Legge 1086/71, ovvero quella che regola le prove di laboratorio sui materiali da costruzione.
Ciò d’altro canto implica che è escluso che possa eseguire i prelievi in argomento un laboratorio, pur autorizzato ai sensi dell’art. 59 del DPR 380/01, ma limitatamente alle prove sulle terre o sulle rocce ai sensi della Circolare 7618/STC., come tra l’altro precisato nella nota del S.T.C. in parola.
Altra indicazione di grande rilievo è poi relativa agli sperimentatori ufficiali, unici soggetti titolati ad agire in nome e per conto del laboratorio stesso, argomento con riferimento al quale, anche in questo caso, si riporta di seguito un estratto dell’anzidetta nota.
Estratto nota n. 3187 del 21/03/2020 del S.T.C., pag. 3:
“[…] Il prelievo dovrà essere effettuato direttamente dal Laboratorio, mediante sperimentatori (eventualmente all’uopo specificatamente indicati) inclusi nel proprio organigramma e comunicato al STC […]”.
La qualifica di sperimentatore presuppone infatti alta competenza e specializzazione maturata negli anni in materia (sia in termini di studi che di esperienza) e formalmente riconosciuta dal S.T.C., ovvero che tale attività venga svolta in via esclusiva per un laboratorio nel quale lo sperimentatore è in organico.
Quanto detto esclude categoricamente che i prelievi di campioni da strutture esistenti da sottoporre a prove distruttive possano essere eseguiti da soggetti che non siano laboratori autorizzati ai sensi della Circolare 7617/STC: quindi è assolutamente contra legem ed altrettanto assolutamente non valido qualsiasi carotaggio di calcestruzzo o estrazione di acciaio eseguito da libero professionista, oppure finanche da laboratorio autorizzato dal Ministero per le sole prove su terre e/o rocce ai sensi della circ. 7618/STC.
Giova anche precisare che la stessa Circolare 7617/STC prevede che le relative attività del laboratorio autorizzato (sia in situ sia in laboratorio) – e quindi certamente anche quelle di prelievo citate – devono necessariamente essere svolte da sperimentatori riconosciuti dal Ministero per quel preciso laboratorio: sarebbe gravissimo se le attività in parola venissero svolte da soggetti terzi che non rivestono la qualifica ufficiale di sperimentatore nel laboratorio ed il cui inserimento in organico risulta quindi essere parte dell’autorizzazione stessa.
Infine, elemento di altrettanto rilievo è quello relativo alla impossibilità di certificare ufficialmente prove di laboratorio di campioni prelevati in maniera non conforme: come nei casi precedenti si riporta di seguito l’estratto della relativa normativa di riferimento.
Estratto nota n. 3187 del 21/03/2020 del S.T.C., pag. 3:
“[…] Ai fini della certificazione delle conseguenti prove i Laboratori daranno evidenza, nel verbale di accettazione dei campioni e nel certificato di prova stesso, della conformità dell’avvenuto prelievo a quanto disposto dal §8.4.2 o dal §11.2.2 delle NTC18; diversamente i campioni non potranno essere accettati ai fini dell’attività di certificazione ufficiale del Laboratorio […]”
SPECCHIETTO DI SINTESI
Il tecnico incaricato, il committente e gli EE.PP. destinatari devono quindi controllare:
1) che il laboratorio incaricato sia titolare di valida autorizzazione ai sensi della Circolare 7617/STC;
2) di ricevere “certificati di prova” e non “rapporti di prova”;
3) che nei certificati vengano espressamente indicati i nomi sia degli sperimentatori che hanno eseguito i prelievi in situ sia i nomi degli sperimentatori che hanno eseguito le prove di laboratorio;
4) che tutti gli sperimentatori intervenuti (sia in situ sia in laboratorio) abbiano sottoscritto l’elaborato.
N.B. Solo questo garantisce con assoluta certezza di essere in regola con la normativa vigente e di aver investito correttamente i propri soldi, avendo sicurezza di risultati di prova corretti e di non rischiare di vedersi invalidare, anche a distanza di tempo, le indagini e le prove eseguite, con tutte le possibili drammatiche conseguenze su autorizzazioni, finanziamenti ed eventuali vantaggi fiscali ricevuti.
Tutto quanto anzidetto, ovviamente, ha l’obiettivo di mantenere elevati standard qualitativi dei laboratori e, quindi, di controllo sulle strutture. Ciò a garanzia, in primo luogo, della sicurezza della collettività e, in secondo luogo, del valore reale di strutture ed infrastrutture.
Doveroso in conclusione, per completezza d’informazione, evidenziare il fatto che l’eventuale reale futura entrata in vigore della circolare 633/STC, consentirebbe l’esercizio delle attività de quibus, parallelamente, anche ai laboratori autorizzati ai sensi di quest’ultima circolare.